Impignorabilità polizze vita: tutto quello che devi sapere

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In questo articolo analizzeremo un tema molto richiesto quando si parla di assicurazioni: la pignorabilità delle polizze vita. Scoprirai se le polizze siano pignorabili o meno, quali sono le leggi a riguardo, la differenza sulla pignorabilità in base alla tipologia di assicurazione, la differenza rispetto all’insequestrabilità. Iniziamo però dal primo dubbio.

Le polizze vita sono pignorabili?

Non è difficile che tu tia sia già imbattuto in materiale promozionale delle compagnie assicurative che afferma che le polizze vita siamo impignorabili. Seppure si tratti di un’affermazione corretta in generale, è però necessario e utile per il sottoscrittore precisare diversi aspetti, che potrebbero rendere questa affermazione non così vera.

In altri termini possiamo quindi affermare che le polizze vita son impignorabili, ma che al contempo esistano eccezioni molto significative, delle quali è necessario tenere conto.

Casi specifici

Analizzeremo più nel dettaglio in seguito uno dei casi specifici più rilevanti come eccezione all’impignorabilità delle polizze vita, cioè quello dell’insequestrabilità; considera però che oltre a questo aspetto dovrai tener presente la tipologia di polizza vita ala quale si fa riferimento, come ti spiegheremo nel dettaglio dopo aver analizzato uno degli articoli di legge più citati in merito a questa questione.

Cosa dice il codice civile?

Il codice civile in merito all’impignorabilità polizze vita afferma:

“Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al  beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione,  all’imputazione  e  alla  riduzione  delle donazioni.” (Codice Civile, art. 1923, comma 1).

L’articolo afferma quindi chiaramente l’impossibilità di pignorare una polizza vita, ma introduce tuttavia un’eccezione che sposta alcuni casi alla competenza del codice penale.

In linea generale potremmo quindi affermare che le polizze vita sono impignorabili, ad eccezione di quelle i cui proventi o premi derivino da attività illecite inerenti le responsabilità di natura penale.

Impignorabilità polizze vita ramo I

Per semplificare il quadro delle assicurazioni impignorabili, in genere si afferma che quelle appartenenti alla tipologia del Ramo I non siano pignorabili, diversamente da quelle riconducibili al Ramo III.

Forse ti sarà di aiuto ricordare che al ramo I fanno riferimento le assicurazioni sulla vita intese nel termine più classico, cioè quelle relative alla vita della persona e basate sulla gestione separata del capitale. Di solito questo tipo di polizza è sottoscritta con l’obiettivo di realizzare un accantonamento di un capitale per il futuro.

Diverso è invece il caso delle polizze ramo III.

Impignorabilità polizze vita ramo III

Le polizze del ramo III, alle quali appartengono le assicurazioni index linked e unit linked, sono assicurazioni che non si differenziano da quelle del ramo I per lo scopo assicurativo, ma che tuttavia si basano su indici di mercato o altri indicatori finanziari e sono inoltre gestite da fondi di investimento.

Generalmente per le polizze che rientrano in questa tipologia, l’impignorabilità non è garantita, in quanto diversa giurisprudenza paragona le polizze linked a prodotti di investimento e non ad assicurazioni sulla vita comunemente intese.

Non è raro quindi che questo tipo di polizza venga identificato come un prodotto di investimento e per questo venga sottoposto ad un pignoramento. 

Insequestrabilità delle polizze vita

Oltre all’impignorabilità, spesso si sente parlare di polizza impignorabile e insequestrabile. Oltre al pignoramento, sarebbe quindi impossibile anche il sequestro della polizza e dei capitali da essa derivanti.

Anche in questo caso è bene effettuare un distinguo: pur nella validità del citato articolo del codice civile, il sequestro della polizza e dei capitali derivati è possibile nel caso in cui la stipula dell’assicurazione sia avvenuta utilizzando fondi illeciti o ancora, nel caso in cui i beni collegati o collegabili all’assicurazione possano essere utilizzare per compiere altri atti illeciti e quindi protrarre o agevolare un reato di natura penale.

Seppure anche in questo caso venga spesso citato l’articolo 1923 del codice civile, ti sarà utile precisare che alcune sentenze della Corte di Cassazione, chiamate ad esprimersi in merito, hanno riconosciuto l’impignorabilità delle polizze vita, ma solo nel caso in cui il contratto rispecchi tutte le caratteristiche previste per questo tipo di polizza.

Ma quai sono queste caratteristiche, nel dettaglio?

Le caratteristiche delle polizza vita

Una polizza vita, per essere definita un prodotto assicurativo e non di investimento deve avere tutte le caratteristiche che seguono:

  • Un premio legato a fattori determinabili, come il rischio connesso all’età anagrafica dell’assicurato
  • Una durata prolungata e non quindi un termine breve (ad esempio alcuni mesi)
  • Il pagamento del premio o dei premi maturati, con scadenza periodica prefissata
  • Un obiettivo previdenziale: in altre parole l’assicurazione ha lo scopo di sostenere l’assicurato
  • Il rischio: inteso dal punto di vista della società assicuratrice, che potrebbe essere costretta a pagare qualora l’assicurato fosse in vita al termine del periodo assicurativo

Riassumendo, possiamo quindi concludere che seppure la non pignorabilità delle polizze vita corrisponde al vero, esistono numerose eccezioni che dovresti sempre prendere in considerazione prima della sottoscrizione di una polizza appartenente a questa tipologia.

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