Assicurazione Condominio: cosa copre?

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Meno conosciuta rispetto alle classiche assicurazioni casalinghe contro furto, incidenti domestici o danni dovuti a calamità naturali, l’assicurazione condominio sta prendendo sempre più piede in Italia negli ultimi anni. Di fatti basti pensare a quanto sia facile incontrare notizie di cronaca riguardanti incidenti che coinvolgono interi palazzi per intuirne la motivazione.
Tuttavia vi è l’eventualità concreta che molti di voi ad oggi possano non averne mai sentito parlare, oppure possano ritrovarsi a pagarla con cadenza regolare senza però conoscerne il vero funzionamento.
È qui che interveniamo noi. Abbiamo chiesto, maggiori informazioni agli esperti di Montagna Assicurazioni, Agenzia UnipolSai a Maglie (Lecce).
Oggi andremo ad esaminare nel dettaglio cosa è e cosa copre l’assicurazione condomino e se ve ne esistono più tipi al fine di fornirvi una panoramica ad ampio spettro.

In cosa consiste la polizza globale fabbricato

L’assicurazione condominio, anche nota come polizza globale fabbricato, è una polizza facoltativa. Ciò vuol dire che la sua stipulazione è direttamente dipendente dalla volontà dei condomini di avere o meno un’assicurazione comune a tutti.

Seppure, come per ogni tipologia di polizza assicurativa, ne esistono molteplici varietà ognuna con una diversa rilevanza in casi specifici, possiamo dire che in genere tutte coprono una determinata gamma di eventualità:

  1. Danni all’edificio nelle parti comuni
  2. Incendio (voce che copre anche danni causati da esplosioni dovute a fughe di gas o calamità naturali come fulmini)
  3. Responsabilità legate a possibili danni accidentali a terzi causati dallo stabile stesso (pensate a danni o ferite provocate ad un passante a causa del cedimento di frontalini)

Poniamo per un momento l’attenzione sul termine “accidentale” presente nel punto tre.
Esso rappresenta un dettaglio per nulla marginale poiché proprio l’accidentalità è uno dei requisiti fondamentali affinché l’assicurazione stipulata abbia validità.
Nel caso in cui invece i danni fossero causati da negligenza da parte del condominio o dalla disattenzione di un condomino allora la polizza globale fabbricato potrebbe essere inapplicabile.

Assicurazione condominio personalizzabile

Se sentite di avere delle necessita particolari le quali non rientrano nelle eventualità contemplate dalle polizze globale fabbricato standard e perciò vi ritrovare a chiedervi se esistano coperture aggiuntive, sarete felici di sapere che la risposta è sì.
Potrete facilmente adattare l’assicurazione condominio alle vostre necessità ottenendo garanzie specifiche al condominio a patto che siate disposti a pagare qualcosa in più. Le polizze globale fabbricato personalizzate infatti prevedono un aumento dei massimali e di conseguenza dei costi.
È comunque necessario che teniate presente che un’assicurazione di questo genere per essere efficace deve prevedere dei massimali alti anche solo nella sua forma base. Tali garanzie aggiunte potranno spaziare dai danni idrici da infiltrazione ai danni, ai pannelli solari o a quelli causati da ingenti nevicate.
È possibile in aggiunta sottoscrivere un’assicurazione che comprenda l’assistenza legale così da avere la sicurezza di consulenze legali coperte al bisogno.
I condomini più attenti possono anche decidere di richiedere una perizia valutativa sul fabbricato al fine di stabilire quali siano le reali necessità da coprire tramite l’assicurazione. Questa perizia che ad alcuni potrebbe sembrare un eccesso di zelo se non direttamente uno spreco di denaro potrebbe in realtà rivelarsi fondamentale sul lungo periodo.
Ad ogni modo tale passaggio resta una pratica consigliata ma non obbligatoria.

Come funziona un’assicurazione condominio

I contratti relativi alle polizze globale fabbricato vengono sottoscritti dall’amministratore di condominio a condizione che in precedenza vi sia stata una delibera a suo favore durante un’assemblea condominiale.

Per avere validità legale la decisione raggiunta durante l’eventuale assemblea deve rispettare le norme stabilite dall’articolo 1136 del Codice Civile che prevedono la necessità di una votazione affine almeno al 50% dei partecipanti; coloro i quali partecipano alla riunione devono inoltre rappresentare almeno il 50% del valore dello stabile.

All’insorgere di problematiche legate al condominio sarà ancora una volta compito dell’amministratore avviare le procedure per richiedere assistenza o risarcimenti secondo le pratiche previste dal contratto assicurativo.

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