RC ingegneri: chi deve sottoscriverla e cosa copre

Banner728x90

La vita dei professionisti italiani è cambiata attraverso il decreto 13 agosto 2011 n. 138, modificato dal decreto 148/201. In sintesi, alcune categorie devono sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Tra questi gli ingegneri.  L’assicurazione ingegneri è un tipo di assicurazione di responsabilità civile per proteggere i clienti in caso di danni causati da negligenza intenzionale, lieve o grave.

 

La polizza tutela in primo luogo i beni personali dei professionisti, ma anche dalle le pretese di terzi per danni dovuti a imprudenza, mancanza di esperienza e negligenza. L’assicurazione professionale prevede premi annuali, i cui costi variano in base ai fattori di rischio e alla copertura. Vediamo insieme chi è tenuto a sottoscriverla, e cosa copre.

RC ingegneri chi deve sottoscriverla

A causa di alcuni dubbi sollevati dal DPR n. 137/2012, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito che l’assicurazione ingegneri è obbligatoria gli iscritti all’Ordine che esercitano la professione e firmano progetti. Anche le aziende e le società professionali che si presentano come un soggetto professionale unitario e autonomo devono stipulare un’assicurazione ingegneri. Allo stesso tempo, anche gli ingegneri freelance che svolgono attività all’esterno dell’azienda devono adottare politiche professionali.

Nello specifico, la sottoscrizione è obbligatoria per tutte le persone che esercitano la professione svolgendo compiti di progettazione o collaudo. Gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione sono invece esonerati dagli obblighi assicurativi, in quanto l’impegno della polizza assicurativa è a carico dell’amministrazione stessa. Sono esentati anche i dipendenti delle aziende che non hanno sottoscritto il progetto. Vedi il sito qui!

 

Non sono tenuti alla sottoscrizione della polizza nemmeno i singoli azionisti che svolgano esclusivamente la propria attività professionale all’interno della società. Infine, non sono soggette a copertura assicurativa le prestazioni di ingegneri o ingegneri che svolgono compiti di ricerca e di docenza svolti prima del 15 agosto 2013, nonché quelle con contratto di collaborazione a tempo determinato.

Cosa copre l’RC ingegneri

Il mercato prevede una formula denominata “all risk”, che prevede la copertura integrale delle attività svolte, salvo quelle espressamente escluse o vincolate dalle condizioni della polizza assicurativa stessa. In pratica, le polizze coprono ogni attività consentita da leggi e regolamenti e ogni attività professionale autorizzata da qualsiasi fonte o ente ufficiale. Le polizze assicurative professionali tutelano l’assicurato da errori od omissioni nello svolgimento della propria attività.

I professionisti saranno risarciti per le perdite e le eventuali spese legali sostenute dai potenziali clienti per le richieste di risarcimento. L’RC Ingegneri non copre le richieste di risarcimento derivanti da:

  •         Errori commessi prima della data d’inizio della polizza e di cui l’assicurato era a conoscenza.
  •         Errori commessi da un assicurato non iscritto all’Ordine degli Ingegneri.
  •         Frode o atto doloso commesso dall’ assicurato.
  •         Beni o prodotti venduti o forniti da parte dell’assicurato dei suoi sub-appaltatori.
  •         Possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto dell’assicurato di terreni, fabbricati, barche, aereomobili, navi o veicoli a propulsione meccanica.
  •         Contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile.
  •         Opere ad alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee.
  •         Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’assicurato contrattualmente, obblighi di natura fiscale , insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione.

VISITA IL SITO UFFICIALE (CLICCA QUI)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *