RC ingegneri: chi deve sottoscriverla e cosa copre
La vita dei professionisti italiani è cambiata attraverso il decreto 13 agosto 2011 n. 138, modificato dal decreto 148/201. In sintesi, alcune categorie devono sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Tra questi gli ingegneri. L’assicurazione ingegneri è un tipo di assicurazione di responsabilità civile per proteggere i clienti in caso di danni causati da negligenza intenzionale, lieve o grave.
La polizza tutela in primo luogo i beni personali dei professionisti, ma anche dalle le pretese di terzi per danni dovuti a imprudenza, mancanza di esperienza e negligenza. L’assicurazione professionale prevede premi annuali, i cui costi variano in base ai fattori di rischio e alla copertura. Vediamo insieme chi è tenuto a sottoscriverla, e cosa copre.
RC ingegneri chi deve sottoscriverla
A causa di alcuni dubbi sollevati dal DPR n. 137/2012, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito che l’assicurazione ingegneri è obbligatoria gli iscritti all’Ordine che esercitano la professione e firmano progetti. Anche le aziende e le società professionali che si presentano come un soggetto professionale unitario e autonomo devono stipulare un’assicurazione ingegneri. Allo stesso tempo, anche gli ingegneri freelance che svolgono attività all’esterno dell’azienda devono adottare politiche professionali.
Nello specifico, la sottoscrizione è obbligatoria per tutte le persone che esercitano la professione svolgendo compiti di progettazione o collaudo. Gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione sono invece esonerati dagli obblighi assicurativi, in quanto l’impegno della polizza assicurativa è a carico dell’amministrazione stessa. Sono esentati anche i dipendenti delle aziende che non hanno sottoscritto il progetto. Vedi il sito qui!
Non sono tenuti alla sottoscrizione della polizza nemmeno i singoli azionisti che svolgano esclusivamente la propria attività professionale all’interno della società. Infine, non sono soggette a copertura assicurativa le prestazioni di ingegneri o ingegneri che svolgono compiti di ricerca e di docenza svolti prima del 15 agosto 2013, nonché quelle con contratto di collaborazione a tempo determinato.
Cosa copre l’RC ingegneri
Il mercato prevede una formula denominata “all risk”, che prevede la copertura integrale delle attività svolte, salvo quelle espressamente escluse o vincolate dalle condizioni della polizza assicurativa stessa. In pratica, le polizze coprono ogni attività consentita da leggi e regolamenti e ogni attività professionale autorizzata da qualsiasi fonte o ente ufficiale. Le polizze assicurative professionali tutelano l’assicurato da errori od omissioni nello svolgimento della propria attività.
I professionisti saranno risarciti per le perdite e le eventuali spese legali sostenute dai potenziali clienti per le richieste di risarcimento. L’RC Ingegneri non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
- Errori commessi prima della data d’inizio della polizza e di cui l’assicurato era a conoscenza.
- Errori commessi da un assicurato non iscritto all’Ordine degli Ingegneri.
- Frode o atto doloso commesso dall’ assicurato.
- Beni o prodotti venduti o forniti da parte dell’assicurato dei suoi sub-appaltatori.
- Possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto dell’assicurato di terreni, fabbricati, barche, aereomobili, navi o veicoli a propulsione meccanica.
- Contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile.
- Opere ad alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee.
- Inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’assicurato contrattualmente, obblighi di natura fiscale , insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione.
VISITA IL SITO UFFICIALE (CLICCA QUI)